PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti interessati).

      1. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane e di sostenerne i redditi, le regioni, le province ed i comuni, nonché le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono impiegare tali persone nelle attività di cui all'articolo 3.
      2. Si considerano anziane, ai fini della presente legge, le persone che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero risultano casalinghe.

Art. 2.
(Modalità).

      1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto deve contemplare:

          a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

          b) la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli;

          c) il compenso previsto per l'attività effettivamente resa;

          d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.

      2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

 

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      3. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 devono stipulare a favore degli anziani stessi una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione medesima.

Art. 3.
(Ambito operativo).

      1. Le attività lavorative socialmente utili di cui alla presente legge sono espletate nei seguenti ambiti:

          a) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione con le iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

          b) sorveglianza presso le scuole durante gli spostamenti degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, nonché durante le mostre, le manifestazioni giovanili e sugli scuolabus;

          c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli uffici pubblici;

          d) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

          e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;

          f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

          g) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari e attraverso la partecipazione e la formazione di cooperative sociali e di assistenza; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in

 

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modo particolare in quelle minorili; attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

          h) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, in particolare nei litorali e nelle zone boschive;

          i) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;

          l) campagne e progetti di solidarietà promossi dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

      2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 deve essere compatibile con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4.
(Gestione delle attività).

      1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.
      2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Compensi).

      1. I compensi corrisposti alle persone anziane impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, il cui importo non può superare quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi

 

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dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane, impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, titolari di assegno o di pensione sociale o che abbiano i requisiti di reddito previsti per la concessione di quest'ultima, nonché a favore dei pensionati con pensione integrata al minimo che non dispongono di altri redditi, fino all'importo di euro 3.500 annui, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Programmazione annuale).

      1. Ai fini della presente legge, le regioni, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali e gli enti interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.
      2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico rendiconto da inserire nella relazione sulla condizione degli anziani che, ogni anno, il Ministro della solidarietà sociale presenta al Parlamento.

Art. 7.
(Contributo statale).

      1. A carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la concessione di contributi ai

 

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soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti di lavori socialmente utili per gli anziani. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro nell'anno 2006, di 7,5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 5 milioni di euro nell'anno 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2006, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.